13/07/2022

Glenii – Gambero della Luisiana

By Agriambiente - Ferrara

Entro il 31 agosto 2019 era obbligatorio denunciare da parte di privati il possesso di animali esotici inseriti nella lista ufficiale delle specie esotiche invasive di interesse Unionale di cui vige l’obbligo di denunciarne la detenzione.

In base al Reg. UE 1143/2014 – Reg. di esecuzione (UE) 2016/1141 – Reg. di esecuzione (UE) 2017/1263 (aggiornato al 26/04/2019) iniziamo a trattare gli animali inclusi, per renderli più facilmente identificabili.

Glenii

Percottus glenii 2009 G2.jpg

Perccottus glenii Dybowski, 1877 è un pesce d’acqua dolce della famiglia Odontobutidae, l’unica specie del genere Perccottus. Vive nelle acque ferme e molto ricche di vegetazione degli stagni, lanche ed anche paludi. Può popolare acque a bassissimo contenuto di ossigeno; per la sua capacità di seppellirsi nel fango del fondale e di cadere in una sorta di letargo può sopravvivere anche al totale prosciugamento o congelamento dello stagno in cui vive. Questo pesce è a prima vista simile allo scazzone o ad un ghiozzo, si può distinguere dal primo per l’assenza della linea laterale e delle scaglie e dai secondi per le pinne ventrali separate tra loro. Il corpo è mediamente slanciato e presenta una testa piuttosto grande ed occhi e bocca di dimensioni medie. Ha due pinne dorsali, entrambe senza raggi spinosi. La pinna caudale è arrotondata. Il colore è brunastro o bruno verdastro con bande verticali più scure contornate di punti biancastri. Il maschio durante la frega sviluppa una piccola “gobba” sulla nuca ed assume una tinta scura o nera con brillanti punti verdi sul corpo e le pinne impari. Misura fino a 25 cm ma abitualmente molto meno. È un predatore di invertebrati e piccoli pesci. Si tratta di un vorace predatore di avannotti e di girini che fa rapidamente scomparire i pesci e gli anfibi dai corpi d’acqua in cui vive.

Gambero della Luisiana

Procambarus clarkii.jpg

Il gambero della Louisiana (Procambarus clarkii Girard, 1852) è una specie di gambero d’acqua dolce. A causa della prelibatezza delle sue carni (se allevato in acque pulite), delle discrete dimensioni che è in grado di raggiungere (supera spesso i 12,5 cm di lunghezza), della velocità di accrescimento e della sua prolificità è stato importato a scopo di allevamento nelle acquacolture di numerosissimi paesi ed è attualmente considerato il gambero di fiume più diffuso al mondo in quanto si conoscono sue popolazioni acclimatatesi praticamente in ogni continente ad eccezione di Australia e Antartide. In Italia fu importato in Toscana dalla Louisiana da un’azienda di Massarosa, vicino al Lago di Massaciuccoli, per un tentativo di commercializzazione. Si è poi diffuso, complice anche l’irresponsabilità degli allevatori e la mancanza di politiche di gestione ordinata dell’immissione di nuove specie sul territorio nazionale, dopo esser sfuggito al controllo degli allevamenti di chi lo aveva importato, in quasi tutta l’Italia. Gli individui adulti assumono una caratteristica colorazione bruno-rossa (durante la loro fase sessualmente attiva) che li rende facilmente riconoscibili. E’ estremamente deleterio per gli ambienti acquatici in quanto questa specie è onnivora e molto vorace: la sua diffusione in rogge, torrenti o stagni provoca quindi un notevole danno per l’equilibrio di questi habitat, mangiando uova di pesci, di anfibi (rane e salamandre su tutti) e di insetti acquatici, e poi, finiti questi, le specie vegetali presenti (alghe, piante acquatiche), rischiando di annullare la biodiversità. In Italia e in Europa rappresenta poi una gravissima minaccia per i sempre più rari gamberi nostrani in quanto, oltre a competere meglio dal punto di vista ecologico, è portatore sano di alcune gravi malattie, tra cui la famigerata “peste del gambero” (Aphanomyces astaci), che non lasciano scampo alle specie autoctone.

Fonte: Wikipedia

In fine ricordiamo che la denuncia di possesso è obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, che adegua la normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1143/2014 sulle specie esotiche invasive; queste, infatti, con l’entrata in vigore del decreto, non possono essere detenute, allevate, commercializzate, cedute, scambiate, o poste in condizione di riprodursi e nemmeno rilasciate in ambiente. I possessori di animali da compagnia appartenenti a specie esotiche invasive, non utilizzati a scopo commerciale, possono continuare a custodirli fino a fine vita a condizione di denunciarne il possesso al Ministero dell’Ambiente entro i termini stabiliti dal decreto e di adottare opportune misure per impedire la fuga degli animali e per impedirne la riproduzione. Per la denuncia basta compilare, con l’eventuale aiuto del proprio veterinario, il modulo (937.13 KB) e inviarlo al Ministero dell’Ambiente. L’attestazione dell’invio, tramite PEC, fax o raccomandata, autorizza automaticamente il proprietario a continuare a detenere il proprio animale da compagnia. La ricevuta della PEC, fax o raccomandata attesta l’avvenuta denuncia.

Da: Regione Emilia Romagna