Statuto Nazionale

Art. 1 – Costituzione
È costituita in Roma un’associazione autonoma e senza scopo di lucro di utilità sociale denominata “AGRIAMBIENTE” Associazione italiana per la protezione, sviluppo e difesa dell’ambiente rurale.

Art. 2 – Sede
L’associazione ha la sede nazionale in Roma, è un’organizzazione democratica a dimensione nazionale e può istituire sedi operative periferiche, succursali e filiali su tutto il territorio nazionale e all’estero.

Art. 3 – Durata
L’associazione ha la durata di anni cinquanta, l’assemblea dei soci potrà prorogare alla scadenza il termine di durata, ma potrà essere sciolta anticipatamente con deliberazione dell’assemblea straordinaria.

Art. 4 – Collaborazioni
Per dare pratica applicazione ed efficiente esecuzione alla propria attività, l’associazione può intraprendere collaborazioni, nei modi ritenuti più opportuni dal consiglio direttivo con altri enti e organizzazioni regionali, nazionali ed internazionali, pubbliche e private, (eliminato capoverso finale).

Art. 5 – Soci
II numero dei soci è illimitato. Possono diventare soci le persone fisiche, le imprese, gli enti pubblici e privati interessati alla salvaguardia ed alla valorizzazione ambientale e rurale.
Gli associati possono essere ordinari, sostenitori, benemeriti e istituzionali.
I fondatori sono coloro che hanno dato origine all’Associazione quali risultato dell’atto costitutivo e coloro che vengono nominati tali dal consiglio direttivo.
I sostenitori sono le persone fisiche e le personalità del mondo dell’arte, della cultura, della politica che aderiscono all’associazione con il pagamento della quota annuale, l’accettazione del presente statuto, dimostrandosi particolarmente partecipi degli ideali e delle finalità dell’associazione.
Gli istituzionali sono gli enti, associazioni, società ed istituzioni che svolgono attività affini o differenti a quelle dell’associazione, ma che ne condividono gli obiettivi anche collaborando, in forme diverse, per il raggiungimento degli stessi.
Si esclude, per i soci, la temporaneità alla vita associativa; ogni socio o partecipante, di maggiore età, ha diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

Art. 6 – Requisiti Sociali
Chiunque voglia diventare socio dell’associazione deve presentare domanda al consiglio direttivo o, su delega di questo, alla struttura territoriale di riferimento residenziale.
Se la richiesta è fatta da una persona giuridica il certificato di vigenza della stessa con indicazione della persona designata a rappresentarla o quant’altro il consiglio direttivo riterrà necessario conoscere ai fini dell’iscrizione. Il consiglio direttivo decide entro 60 giorni a suo insindacabile giudizio dalla ricezione della domanda sull’accoglimento della stessa nell’ambito delle rispettive categorie.
II c.d. decide anche la decadenza degli associati morosi, inadempienti o che tengano una condotta ritenuta incompatibile con le finalità associative. La decisione può essere impugnata dal socio di fronte al comitato di garanzia ed è inappellabile.
La decadenza non conferisce all’associato alcun diritto alla restituzione delle quote o .contributi versati. Altrettanto avverrà in caso di dimissioni.

Art. 7 – Scopi Sociali
L’associazione si propone di promuovere, difendere e sviluppare le risorse ambientali naturali e rurali perseguendo finalità di ordine culturale e sociale.
In particolare l’associazione si propone di:
– sviluppare e promuovere la partecipazione dei cittadini, delle imprese, degli enti, delle istituzioni a favore della tutela e della valorizzazione ambientale con particolare interesse a favorire processi di miglioramento della qualità della vita delle popolazioni locali;
– difendere i diritti dei cittadini, singoli o associati, al miglioramento ed alla salvaguardia ambientale, alla salute ed all’igiene, alla valorizzazione culturale delle realtà locali ed etniche;
– valorizzare in maniera particolare le intrinseche qualità della civiltà contadina e in modo particolare delle tradizioni di costume, di dialetto e di usi esistenti;
– sviluppare iniziative tese a diffondere, tra i bambini e tra i ragazzi, gli aspetti culturali della difesa e della valorizzazione dell’ambiente naturale e dell’ambiente rurale, favorendo processi di crescita e di integrazione sociale;
– sviluppare iniziative e progetti tesi alla formazione professionale dei giovani e dei lavoratori, al fine di accrescere le competenze professionali nei campi dell’ambiente, dell’agricoltura, dell’agroalimentare, del turismo e dell’artigianato;
– stipulare con enti pubblici e privati convenzioni e contratti;
– promuovere e/o gestire attività di carattere sociale, culturale, economico atte a favorire la crescita culturale in campo ambientale, ecologico, rurale, turistico, artigianale etc.;
– organizzare e gestire attività di tipo turistico per i soci ed i loro famigliari;
– promuovere azioni di marketing territoriale per la salvaguardia e lo sviluppo delle risorse ambientali locali, favorendo l’integrazione di processi istituzionali e/o associativi nei campi ambientale, rurale, turistico, artigianale, culturale e della formazione;
– promuovere azioni di marketing a favore del turismo ambientale e rurale, nonché a favore dei prodotti agro alimentari tipici delle varie Regioni italiane;
– promuovere iniziative legislative a livello regionale, statale e comunitario atte a favorire la salvaguardia e lo sviluppo delle risorse ambientali locali, nonché lo sviluppo socio econo­mico delle comunità locali, in particolare modo delle realtà rurali e montane svantaggiate;
– promuovere la costituzione di aree protette e parchi ambientali, eventualmente anche gestire le stesse tramite le proprie strutture locali e/o specializzate;
– combattere contro le sofisticazioni alimentari e contro i vari tipi di inquinamento ambientale, attivando le iniziative legali, sociali ed istituzionali ritenute più opportune;
– promuovere e gestire iniziative di marketing e di comunicazione, di varia tipologia, nei campi dell’ambiente, della salute, dell’agricoltura, del turismo ambientale e rurale, dei prodotti agro alimentari, della cultura e delle tradizioni locali e di tutto quanto coerente e collegato a questi;
– promuovere l’associazionismo al fine di difendere i diritti dei cittadini e dei consumatori;
– promuovere analisi e ricerche di natura ambientale, salutistica, turistica, commerciale, culturale al fine di sviluppare le conoscenze e diffonderle, anche grazie alla costituzione comitati scientifici di settore deliberati dal consiglio direttivo dell’associazione;
– istituisce il Servizio di Vigilanza Ambientale, Zoofila, Ittica, Venatoria dell’Associazione coordinato da vertici Nazionali, Regionali e Provinciali, che opera principalmente nei seguenti settori d’intervento, giusto regolamento approvato con decreto dai Questori per territorio (tipo quello della provincia di Milano);
• anagrafe canina, controllo dei canili e del fenomeno del randagismo di cani e gatti, epidemie degli animali;
• servizio ambulanza veterinaria soccorso recupero trasporto animali);
• servizio di gestione strutture ricovero animali (canili/gattili);
• servizio di gestione parchi/oasi faunistici e ambientali;
• tutela di parchi e giardini, verifiche antinquinamento degli scarichi pubblici e privati, controllo delle deposizioni di rifiuti anche ingombranti, tossici e pericolosi nelle aree pubbliche e private;
• controllo della circolazione fuori strada dei veicoli a motore;
• prevenzione e repressione dei maltrattamenti degli animali;
• vigilanza sul patrimonio ittico e sulla disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne e marine;
• vigilanza venatoria;
• tutela della flora, dei funghi epigei e dei prodotti di sottobosco, tutela della fauna minore;
• controlli nei mattatoi circa i modi di abbattimento ed il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie degli impianti;
• controlli presso gli Istituti scientifici e farmaceutici, contro la vivisezione ed il maltrattamento degli animali; la sorveglianza si estende ai luoghi di custodia e tende ad impedire il commercio illegittimo di animali destinati alla vivisezione e il commercio degli animali esotici protetti dalla legge Washington;
• servizi di Protezione Civile.
Istituisce gruppi di volontari nelle varie regioni per l’aiuto agli indigenti con opere di carità raccolta di cibo (anche per gli animali) e vestiario per essere distribuiti ai più bisognosi.

Art. 8 – Attività Accessorie
L’associazione potrà, inoltre svolgere qualunque altra attività connessa ed affine con quella sopraindicata e compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare ed immobiliare nonché quanto altro necessario ed utile per la realizzazione diretta e indiretta dei fini sociali.
L’associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate all’art.7 del presente statuto ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
l’associazione non distribuirà, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
l’associazione avrà l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
in caso di scioglimento per qualunque causa l’associazione ha l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, organismo istituito con D.P.C.M. del 26 settembre 2000, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
l’associazione avrà l’obbligo di usare, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale o dell’acronimo “Onlus”.

Art. 9 – Struttura Organizzativa e Organi dell’Associazione Nazionale
L’associazione è strutturata a livello nazionale con i sotto indicati organi. Essa si articola a livello regionale in maniera autonoma ma similare a quella nazionale, considerando tuttavia che il consiglio direttivo nazionale nomina un suo fiduciario regionale che dura in carica fino alla scadenza del mandato del c.d. che lo ha nominato.
Il fiduciario organizza, a livello territoriale, la struttura della associazione regionale tenendo in considerazione la necessaria rappresentatività e le esigenze di democrazia interna.
L’associazione regionale ha piena autonomia amministrativa e acquisisce autonoma per­sonalità giuridica, anche tramite iscrizione alle CCIIAA, Uffici finanziari e fiscali, registrazione albi regionali e quant’altro ritenuto necessario.
Sono organi dell’associazione:
L’Assemblea Congressuale Nazionale dei Soci
II Consiglio Direttivo
II Presidente e i Vicepresidenti
II Segretario Generale
II Collegio dei Sindaci revisori
II Comitato di Garanzia

Art. 10 – L’Assemblea Congressuale Nazionale dei Soci
L’assemblea congressuale è costituita, dai soci delegati regionali, dai sindaci revisori, dai membri della commissione di garanzia, dai presidenti dei comitati scientifici, dal segretario generale, dai membri del consiglio direttivo uscente. Essa elegge il consiglio direttivo nazionale dell’associazione, determinandone in sede congressuale il numero dei membri e la sua composizione.
L’assemblea congressuale sarà rinnovata ogni quattro anni e si riunisce in forma ordinaria almeno una volta l’anno su convocazione del presidente con avviso scritto inviato con lettera semplice o telefax o e-mail a tutti i soci aventi diritto almeno dieci giorni prima della data fissata, entro e non oltre centottanta giorni dalla scadenza dell’anno amministrativo (1 gennaio – 31 dicembre).
L’assemblea ordinaria in prima convocazione, sarà valida se vi saranno presenti il 51% dei soci aventi diritto, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. L’assemblea ordinaria approva i bilanci annuali e delinea le linee generali di attività dell’associazione. L’assemblea dei soci può riunirsi in forma straordinaria qualora il consiglio direttivo lo ritenga opportuno oppure su richiesta di almeno un quinto dei membri appartenenti.

Art. 11 – Consiglio Direttivo
II consiglio direttivo è composto da un numero variabile tra 5 e 15 soci, che vengono eletti dall’assemblea ogni quattro anni e sono rieleggibili.
Il consiglio direttivo elegge al proprio interno, normalmente con votazione a scrutinio segreto o con voto palese se richiesto da almeno il 50% dei suoi membri, il presidente, i vicepresidenti ed il segretario generale che può essere anche amministratore.
Il segretario generale può essere scelto al di fuori del consiglio, stabilendone la natura del rapporto.
Il consiglio direttivo procederà alla nomina dei membri della giunta esecutiva composta dal presidente, e dal vicepresidente e altro membro scelti tra i consiglieri.
Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno, o ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri.
Il quorum per la validità delle riunioni del consiglio e della giunta è pari alla metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 12 – Amministrazione
II consiglio direttivo provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria delle at- tivi­tà dell’associazione ed in particolare:
approva i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’assemblea dei soci,
definisce ed attua il programma annuale dell’associazione,
delibera sull’ammissione e sulla decadenza,
elegge il segretario generale, la giunta esecutiva nonché, su proposta del presidente, i fiduciari regionali,
stabilisce le quote associative annue per ogni categoria di soci,
reperisce i fondi necessari all’attività dell’associazione,
amministra il patrimonio dell’associazione,
approva il regolamento interno,
nomina l’amministratore contabile.

Art. 13 – II Presidente
II presidente è eletto dall’assemblea e sceglie il vicepresidente, dura in carica quattro anni e può essere riconfermato. Egli ha la rappresentanza dell’associazione, la firma degli atti e prov­vedimenti con potestà di delega, coordina le norme per il regolare funzionamento dell’associazione, adotta tutti quei provvedimenti a carattere di urgenza che sono imposti da circostanze eccezionali con l’obbligo di informare il consiglio direttivo per la ratifica. Al fine di creare una maggiore omogeneità funzionale dell’associazione può proporre al consiglio direttivo dei coordinatori regionali, al fine di favorire lo sviluppo territoriale dell’associazione stessa.

Art 14 – I Vicepresidenti
I vicepresidenti possono essere massimo uno. Esso coadiuva il presidente nell’attività ordinaria e, in caso di suo impedimento o assenza, lo sostituisce a tutti gli effetti Anch’esso dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

Art. 15 – il Presidente Onorario
L’assemblea può nominare un presidente onorario tenuto conto della particolare rappresentatività della persona.

Art. 16 – II Segretario
II segretario redige e conserva i verbali delle riunioni, cura gli adempimenti di natura giuridica ed organizzativa. Egli dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio direttivo in materia organizzativa con obbligo di controfirmare le delibere della giunta esecutiva. Può proporre al consiglio direttivo, un amministratore contabile, si incarica della tenuta della cassa e dei libri contabili provvedendo al pagamento delle fatture, redige il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione finanziaria da sottoporre al consiglio direttivo e all’assemblea.

Art. 17 – Sindaci revisori e Comitato di garanzia
II collegio dei sindaci revisori e il comitato di garanzia sono eletti dall’assemblea dei soci.
I sindaci revisori esplicano le funzioni stabilite dall’art. 2403 del codice civile ed in particolare verificano e controllano la regolarità contabile e finanziaria della associazione. Il collegio è composto da tre snidaci effettivi ed elegge al suo interno il Presidente che fa parte dell’assemblea dei soci e partecipa alle riunioni del c.d. senza diritto di voto.
Il comitato di garanzia esamina e delibera sui ricorsi dei soci avverso le decisioni del consiglio direttivo relativi alle sanzioni disciplinari, entro sessanta giorni dal ricevimento la richiesta. Il comitato è costituito da tre membri effettivi ed elegge al suo interno il Presidente che fa parte dell’assemblea dei soci e partecipa alle riunioni del c.d. senza diritto di voto.
I soci costituenti l’associazione che non sono impegnati in altre cariche nazionali e regionali fanno parte di diritto del comitato di garanzia. I membri del collegio non possono essere anche membri del comitato.

Art. 18 – Patrimonio Sociale
II patrimonio dell’associazione è costituito da tutti i beni che per qualsiasi titolo siano diventati proprietà sociale, dalle quote associative e dai contributi degli associati. Il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione finanziaria sono redatti dal segretario generale ed approvati dal consiglio direttivo e dall’assemblea dei soci.

Art. 19 – Modifiche Statutarie
Lo statuto non può essere modificato che dall’assemblea dei soci con la maggioranza del 51% dei membri in prima convocazione o qualunque sia il numero dei soci in seconda convocazione.

Art. 20 – Apoliticità
L’associazione proclama la sua apoliticità. Gli associati sono tenuti a non esplicare, in alcuna forma e modo, qualsivoglia attività che sia in contrasto con le finalità culturali che l’associazione si è prefissata e persegue. In caso contrario perdono la qualifica ipso iure, previo accertamento del fatto da parte del consiglio direttivo.

Art. 21 – Varie ed eventuali
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia di associazioni.