Oca egiziana – Scoiattolo di Pallas
Entro il 31 agosto 2019 era obbligatorio denunciare da parte di privati il possesso di animali esotici inseriti nella lista ufficiale delle specie esotiche invasive di interesse Unionale di cui vige l’obbligo di denunciarne la detenzione.
In base al Reg. UE 1143/2014 – Reg. di esecuzione (UE) 2016/1141 – Reg. di esecuzione (UE) 2017/1263 (aggiornato al 26/04/2019) iniziamo a trattare gli animali inclusi, per renderli più facilmente identificabili.
L’Oca egiziana
L’oca egiziana (Alopochen aegyptiacus) è un uccello facente parte della famiglia Anatidae, originaria dell’Africa subsahariana e della Valle del Nilo. Le oche egiziane erano considerate sacre dagli antichi Egizi e apparivano in gran parte delle loro opere d’arte. A causa della loro popolarità, principalmente come uccelli ornamentali, alcuni esemplari fuggiti da zoo o da collezioni private si sono rinselvatichiti stabilendo popolazione selvatiche stabili nell’Europa occidentale, negli Stati Uniti e in Nuova Zelanda. Nonostante sia a tutti gli effetti un’anatra, la propensione alla vita terrestre e le proporzioni simili a quelle di un’oca hanno dato all’uccello il suo nome comune. Presenta una lunghezza di 63-73 centimetri, un’apertura alare di 134-154 centimetri per un peso di 1,1-1,4 kg. L’oca egiziana si è diffusa anche ben oltre il suo areale africano, con popolazioni selvatiche autosufficienti in Gran Bretagna, Danimarca, Paesi Bassi, Belgio, Francia, Germania e Italia, probabilmente generate da esemplari fuggiti da zoo e collezioni private.
Le oche egiziane sono una specie onnivora e frugale che, tipicamente, si nutre di semi, foglie, erbe e germogli, anche se possono integrare la loro dieta anche con insetti, vermi e altri piccoli animali. Entrambi i sessi sono estremamente aggressivi e territoriali nei confronti della propria specie quando si riproducono e spesso inseguono gli intrusi in aria, attaccandoli in veri e propri “combattimenti aerei”. Sono state osservate anche delle coppie attaccare anche oggetti aerei, come droni, che entrano nel loro territorio. Le coppie vicine possono persino uccidere la prole di un’altra coppia per garantire la sopravvivenza dei propri pulcini e avere più risorse per sfamarli.
Lo scoiattolo di Pallas
Lo scoiattolo di Pallas è uno scoiattolo arboricolo di medie dimensioni, con una lunghezza della testa da 16 a 28 cm e una coda da 11 a 26 cm di lunghezza. Entrambi i sessi hanno dimensioni e aspetto simili e pesano tra 310 e 460 g. Il colore della pelle varia considerevolmente tra le diverse sottospecie, ma è generalmente brunastro sulla parte superiore del corpo con una sfumatura più rossastra sul ventre e spesso con un po’ di nero sulla coda. Il motivo preciso e le sfumature della pelliccia sono spesso usati per distinguere le sottospecie l’una dall’altra, ma rendono difficile distinguere la specie nel suo insieme da altre specie di scoiattoli arboricoli, altrettanto variabili. Nel 2016 la specie è stata inclusa nell’elenco europeo delle specie aliene invasive di interesse Unionale (l’elenco dell’Unione).
Ciò implica che non può essere importato, allevato, trasportato, commercializzato o rilasciato intenzionalmente nell’ambiente in tutta l’Unione Europea. Come tutti gli scoiattoli degli alberi, gli scoiattoli di Pallas sono principalmente erbivori. Mangiano una vasta gamma di cibi diversi e hanno diete diverse in diverse parti della loro vasta gamma. Tuttavia, gli alimenti primari includono foglie, fiori, semi e frutta. Mangiano anche piccole quantità di insetti e occasionalmente uova di uccelli.
Fonte: Wikipedia
In fine ricordiamo che la denuncia di possesso è obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, che adegua la normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1143/2014 sulle specie esotiche invasive; queste, infatti, con l’entrata in vigore del decreto, non possono essere detenute, allevate, commercializzate, cedute, scambiate, o poste in condizione di riprodursi e nemmeno rilasciate in ambiente. I possessori di animali da compagnia appartenenti a specie esotiche invasive, non utilizzati a scopo commerciale, possono continuare a custodirli fino a fine vita a condizione di denunciarne il possesso al Ministero dell’Ambiente entro i termini stabiliti dal decreto e di adottare opportune misure per impedire la fuga degli animali e per impedirne la riproduzione. Per la denuncia basta compilare, con l’eventuale aiuto del proprio veterinario, il modulo (937.13 KB) e inviarlo al Ministero dell’Ambiente. L’attestazione dell’invio, tramite PEC, fax o raccomandata, autorizza automaticamente il proprietario a continuare a detenere il proprio animale da compagnia. La ricevuta della PEC, fax o raccomandata attesta l’avvenuta denuncia.